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Nuova sentenza cassazione: ora anche RLS è sanzionabile



Negli ultimi giorni, più precisamente giovedì 5 ottobre 2023, è accaduto un fatto che non sembrava poter essere realizzabile: per la prima volta nella storia della salute e sicurezza italiana, un RLS (responsabilità lavoratori sicurezza) è stato condannato per omicidio colposo, insieme al datore di lavoro, in seguito ad un infortunio mortale avvenuto ad un lavoratore investito mortalmente da un carico di tubolari di acciaio.


Non era mai accaduto perchè, come previsto dal D.Lgs 81/08, la figura del RLS non è soggetta a sanzioni (ovviamente, è soggetta a quest'ultime nel momento in cui ricopre le vesti di lavoratore, ma non di RLS).


Il fatto di non essere soggetti a sanzione, talvolta, porta le persone che decidono di rivestire questo ruolo a non prendere con serietà il loro incarico, o comunque, a prenderlo troppo alla leggera. Questo sfortunato evento deve portare chi decide di farsi eleggere come RLS a responsabilizzarsi e a prendere atto del fatto che il proprio ruolo non finisce una volta terminate le 32 ore di corso previste per legge, ma l'impegno deve essere costante e svolto diligentemente.


Quando si sceglie di intraprendere questa mansione, bisogna ricordarsi che non è solo una scelta di "professione", ma è soprattutto una scelta etica e morale: si sceglie di essere responsabili della salute e della sicurezza dei propri colleghi, e questo è qualcosa che va al di là del lavoro stesso.


Tutto ciò non deve scoraggaire all'elezione di un RLS, ma semplicemente deve far riflettere su quelli che sono i suoi doveri, e deve far responsabilizzare chi già riveste tale incarico o chi pensa di ricoprirlo, di farlo seguendo i canoni previsti dalla legge, evitando così non solo sanzioni, ma anche e soprattutti infortuni sul posto di lavoro.

Ci teniamo dunque a ricordare quali sono i principali compiti svolti dal RLS, come previsti dall'Art.50:

  • Accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

  • Viene consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;

  • Viene consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

  • Viene consultato in merito all'organizzazione e alla formazione;

  • Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti alle sostenze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

  • Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

  • Riceve una formazione adeguata (corso di 32 ore);

  • Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

  • Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

  • Partecipa alla riunione periodica;

  • Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

  • Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

  • Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti dei mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

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