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Novità: patente a punti nei cantieri. Cosa è e chi ne è esentato


Novità nel settore cantieristico: ora serve una patente a punti nei cantieri

Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto PNRR n.19, il quale decreta che dal 1 ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati di una patente a punti.


Il minimo dei punti per operare è pari a 15 o superiore, mentre il massimo dei punti è 30. Al di sotto dei 15 punti, l’attività verrà sospesa oppure, nel caso l’impresa venga trovata sprovvista di patente, può scattare anche una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, oltre al non poter operare nei cantieri.



Ma cosa è e come funziona?

Essa verrà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro solo avendo alcuni requisiti:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio industria e artigianato;

  • Possesso del DURC, documento Unico di regolarità contributiva;

  • Possesso del DVR, documento di Valutazione dei Rischi;

  • Possesso del DURF, documento Unico di regolarità Fiscale;

  • Dimostrare, sia da parte del datore di lavoro che da parte dei lavoratori, di aver completato il percorso formativo obbligatorio.


Come funzionano i punti?

Come i punti della patente, in caso di incidenti questi vengono decurtati. Ma secondo quale criterio?


  • Accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: -10 punti;

  • Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: -7 punti;

  • Provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002: -5 punti;

  • Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

  • 1) la morte: -20 punti;

  • 2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: -15 punti;

  • 3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: -10 punti.


Reintegro dei punti

I punti possono essere reintegrati a seguito della frequenza dei corsi di cui l'articolo 37 comma 7. Ogni corso consente di guadagnare 5 punti, per un totale massimo di 15 punti.


Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti e previa trasmissione dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un punto per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora nel frattempo non intervengano ulteriori provvedimenti.


Inoltre, è previsto un incremento premiale di 5 punti per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.


Chi è esentato dalla nuova normativa?

Come specificato nel comma 11, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui l’articolo 100, comma 4, del D.Lgs n 36/2023.

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