RLS: Significato
Il significato del termine RLS è Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, indica una delle importanti figure previste dal D.lgs. 81/08, il quale ne dà la seguente definizione "la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".
L’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che "in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, l'interpello n. 16/2016 prevede che sia obbligatoria la nomina.
Chi nomina l’RLS?
Più che nomina, in questo caso è più corretto parlare di elezione o designazione, in quanto sono gli stessi lavoratori a sceglierlo, secondo modalità diverse in base alla dimensione dell'azienda, ovvero:
Una volta eletto, al Datore di Lavoro spetta l'obbligo di effettuare la comunicazione all'INAIL, pena la sanzione di 500 €.
La responsabilità dell'elezione è nelle mani dei lavoratori stessi, i quali devono obbligatoriamente individuare questa figura per far valere il proprio diritto di partecipare alle decisioni in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non sono previste sanzioni per la mancata elezione del RLS: nonostante sia un diritto dei lavoratori, questi non sono obbligati ad una nomina interna.
Nel momento in cui questa figura non viene eletta internamente tra i lavoratori, allora il Datore di Lavoro dovrà individuare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale RLST, generalmente individuato all'interno degli Organismi Paritetici.
Ricordiamo che ai fini della nomina non potrà essere nominato RLS chi già ricopre il ruolo di RSPP per incompatibilità tra i due ruoli.
Quanti RLS devono essere nominati in azienda?
Il quantitativo di RLS da nominare è stabilito dalla normativa in base al numero di lavoratori presenti in azienda, ecco uno schema riassuntivo:
Quali sono i compiti dell’RLS?
I principali compiti svolti dal RLS, come previsti dall'art. 50, sono:
accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una formazione adeguata;
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
partecipa alla riunione periodica;
fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Formazione e Aggiornamento del RLS ai sensi del D.lgs. 81/08
Secondo quanto disposto dal Testo Unico per la Sicurezza il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere formato tramite specifici corsi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico, l'obbligo stabilisce che:
L’RLS è tenuto a frequentare un corso di formazione iniziale di 32 ore.
L’RLS è tenuto ad aggiornare la sua formazione con un corso di aggiornamento annuale.
Per quanto riguarda l'aggiornamento invece la sua durata cambia in base al numero di dipendenti dell'azienda:
per RLS di aziende fino a 50 lavoratori il corso di aggiornamento è di 4 ore;
per RLS di aziende oltre i 50 lavoratori il corso di aggiornamento è di 8 ore;
Per le aziende da 1 a 15 dipendenti non viene definita né la durata né la periodicità dell'aggiornamento, salvo diversa pattuizione dei contratti collettivi.
Dobbiamo però sottolineare che l'art 37, comma 6, prevede che "la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".
Quindi nelle aziende al di sotto dei 15 dipendenti è sì obbligatorio l'aggiornamento periodico, ma viene definito dal Datore di Lavoro in base al mutamento dei rischi aziendali.
Il contenuto della formazione
Questo è individuato all'interno del comma 11 dell'art. 37 come contenuti minimi, i cui contenuti specifici sono definiti in sede di contrattazione collettiva e quindi indicati all'interno dei CCNL.
principi giuridici comunitari e nazionali;
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
valutazione dei rischi;
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
nozioni di tecnica della comunicazione.
In merito all'aggiornamento non è previsto nulla.
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