La legge obbliga i datori di lavoro ad assumere una determinata quota di lavoratori iscritti alle categorie protette. Con questa legge lo Stato italiano ha voluto promuovere l'inserimento nel mondo lavorativo delle persone disabili e delle altre persone a cui la legge riconosce una condizione di svantaggio (es. cechi e sordi, invalidi di guerra, orfani ecc.).
Chi rientra nelle categorie protette?
La definizione “categorie protette” si riferisce in particolar modo a soggetti svantaggiati quali orfani, vedove e profughi. Quando invece ci si riferisce alle assunzioni obbligatorie, non è corretto fare riferimento esclusivamente alle categorie protette, poiché a queste si somma la categoria degli invalidi che, chiaramente, riguarda la maggior parte dei destinatari delle leggi a sostegno del lavoro dei disabili. Quindi, alla luce della normativa vigente, i soggetti beneficiari delle disposizioni relative alle assunzioni obbligatorie sono le persone disoccupate e:
affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (vedi la scheda su cecità e sordità civile);
sorde (vedi la scheda su cecità e sordità civile);
invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio;
vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, orfani, profughi e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Quote di riserva
I datori di lavoro, sia pubblici e sia privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie descritte nel precedente paragrafo nella misura di:
sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Esenzioni e sospensione dell'obbligo
Per i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre e per gli impianti su fune sono previste esclusioni dall’obbligo di assunzioni di lavoratori disabili per il personale viaggiante, navigante e direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto. Anche i datori di lavoro del settore edile sono esonerati per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi. Gli obblighi di assunzione delle categorie protette sono sospesi qualora l’azienda si trovi in una situazione di particolare difficoltà (ad es. richiesta di intervento della cassa integrazione, dichiarazione di fallimento ecc.). Le richieste di sospensione devono essere presentate ai servizi provinciali competenti in relazione all’unità produttiva interessata allegando copia del provvedimento amministrativo che riconosce la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
La richiesta di esonero
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con più di trentacinque dipendenti, che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono richiedere di essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione. La richiesta va inoltrata al competente servizio provinciale del lavoro. La richiesta deve essere opportunamente motivata e, di solito, si richiede quando l’attività lavorativa che svolge l’azienda presenta le seguenti caratteristiche:
faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
pericolosità connaturata al tipo di attività;
particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il Servizio provinciale può autorizzare l’esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, percentuale che può essere aumentata fino all’80% per i datori di lavoro che operano nel settore della sicurezza e vigilanza e nel settore del trasporto privato. Le aziende autorizzate all’esonero sono però tenute a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo per ciascuna unità non assunta, nella misura di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Alle medesime condizioni (versando la stessa cifra di 30,64 euro) è consentito ai datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono di autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili.
Cosa deve fare la persona per essere assunta
Per poter accedere all’assunzione obbligatoria, la persona deve essere disoccupata e deve rientrare tra le categorie protette previste dalla legge oppure deve avere una percentuale di invalidità superiore al 45%, unitamente a una certificazione che attesti e descriva le capacità residue al lavoro che viene rilasciata da una apposita commissione istituita nelle ASL. Le persone con disabilità iscritte nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti del collocamento obbligatorio sono inserite in una graduatoria (unica e pubblica) sulla base del punteggio risultante dagli elementi e dai criteri stabiliti dalle regioni e dalle province.
L’iscrizione deve avvenire nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dal precedente.
Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative; questo comitato ha anche la funzione di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro poiché annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni del disabile e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili.
La direzione provinciale del lavoro dispone la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all’atto della iscrizione.
Cosa devono fare le aziende per assumere
Per quanto riguarda le aziende che devono adempiere all’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, invece, queste devono presentare richiesta presso i servizi per l’impiego che si occupano di incrociare le richieste delle aziende con le liste dei disoccupati con disabilità. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili. Inoltre, le aziende soggette alla disciplina delle assunzioni obbligatorie devono inviare per via telematica al servizio provinciale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Se rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti, questo non deve essere trasmesso.
Nel recente Jobs act (D. Lgs. 151/2015) si prevede inoltre di istituire una “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati.
La legge permette ai datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti, che devono rispettare l’obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, di accedere ad agevolazioni economiche e supporti tecnici e consulenziali. Questi benefici contributivi possono cumularsi, ma non potranno mai eccedere il 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Infine si ricorda che le aziende possono ricorrere alle assunzioni obbligatorie permettendo al lavoratore di lavorare a casa utilizzando la modalità lavorativa del telelavoro.
Il trattamento dei lavoratori disabili
Ai lavoratori obbligatoriamente assunti si applica il trattamento economico e normativo previsto per tutti gli altri lavoratori, cioè quello derivante dalle leggi e dai contratti collettivi.
Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Lo stesso accertamento può essere richiesto anche dal datore di lavoro per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda.
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che rende incompatibile la prosecuzione dell’attività lavorativa, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo.
Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la commissione dell’ASL accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti
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