L’art. 306 comma 4 bis del D. Lgs. 81/08 prevede un adeguamento quinquennale delle sanzioni a partire dal 2013 (primo quinquennio a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico nell’aprile 2008).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con il D.D. n. 111, ha pubblicato in data 20 settembre 2023 la rivalutazione quinquennale delle sanzioni per effetto dell'applicazione della variazione dell'indice ISTAT calcolata sugli ultimi 5 anni (come previsto dall'art. 4 bis dell'art. 306 Testo Unico ).
L'ispettorato nazionale del lavoro, dopo aver analizzato il provvedimento, ha emanato sul tema una circolare (N. 724 del 30.10.2023) che precisa alcune particolarità e fornisce un completo riepilogo delle ammende e sanzioni amministrative originarie, attualmente in vigore e di quelle che si applicheranno sulle violazioni accertate a partire dal 6 ottobre 2023.
In cosa consiste questo aumento?
La rivalutazione applicata è della misura del 15,9%.
L’attuale incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2).
Da quando è in vigore?
La nuova rivalutazione del 15,9% si applica alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023.
Quando l’aumento della sanzione non viene applicato?
L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 ovvero contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono “propriamente sanzione” (cfr. circolare INL 314/2018)
Perché le sanzioni aumentano? Quale è la loro destinazione?
L’art. 306, co. 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) prevede che, ogni cinque anni, le ammende relative alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso, nonché da atti aventi forza di legge, vadano indicizzate al costo della vita.
Le maggiorazioni derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.
Comments